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Obiettivo del presente lavoro è indagare i possibili collegamenti tra due temi di finanza pubblica già ampiamente oggetto di trattazione teorica e di contributi empirici — quello della tassazione ambientale e quello del decentramento fiscale — nell’ottica di ricercarne e valorizzarne gli effetti sinergici e di mutuo rinforzo.
L’utilizzo di strumenti economici nel campo delle politiche ambientali ha ricevuto una continua attenzione nel dibattito europeo e internazionale degli ultimi due decenni, da cui è emersa l’opportunità di affermarli come “major tools to get the price right and to create market-based incentives far environmentally friendly behaviour” . La tassazione ambientale assume in tale prospettiva primariamente il ruolo di strumento regolatorio , finalizzato ad allineare i costi privati a quelli sociali e a incentivare, attraverso segnali di prezzo, comportamenti ambientalmente preferibili .
Parimenti diffuso e prolungato è risultato, in parallelo, l’interesse per la diffusione di diverse e più articolate forme di finanziamento proprio a livello di governi locali, che rendano possibile una maggiore responsabilizzazione e valorizzazione dell’autonomia e della trasparenza dell’operato del sistema pubblico e delle sue articolazioni territoriali .
Meno indagate e sviluppate appaiono, invece, almeno nella percezione di chi scrive, le possibili interazioni tra i due temi, che, al contrario, non dovrebbero essere trascurate, in particolar modo qualora l’attenzione data alla tassazione ambientale e al decentramento fiscale si consolidino progressivamente nel tempo.
Quanto più, infatti, si diffonda l’utilizzo di tributi ambientali, quanto più l’impiego razionale delle risorse ottenute diviene uno degli aspetti centrali dell’analisi e una delle componenti che influenza in maniera decisiva l’efficienza complessiva del quadro d’intervento. Il dibattito sulla corretta redistribuzione delle entrate
tra i diversi livelli di governo costituisce necessariamente uno dei punti chiave di tale profilo d’indagine. In altri termini, il ricorso esteso a tributi ambientali come strumento di politica ambientale finisce per accentuare, accanto a quella regolatoria, la loro potenziale funzione di strumenti di gettito, coinvolgendo anche uno dei temi classici del federalismo fiscale come quello del tax assignment tra i diversi livelli di governo coinvolti.
Allo stesso tempo, la volontà/necessità di trovare crescenti forme di finanziamento autenticamente proprie sul territorio rende necessario ipotizzare una diversificazione delle fonti, in un contesto in cui la molteplicità degli strumenti {mix of instruments) diviene uno dei passaggi obbligati dell’azione . La tassazione ambientale costituisce verosimilmente un promettente tassello di tale prospettiva di diversificazione, in grado di fornire un contributo non trascurabile allo sviluppo dell’autonomia finanziaria degli enti decentrati senza interferire in maniera eccessiva con le fonti di gettito già di pertinenza statale.
La possibilità di valorizzare la liaison tra prelievi ambientali e decentramento fiscale trova un campo d’analisi per molti versi privilegiato nel caso italiano, ove entrambi i comparti si sono mossi poco e in maniera tutt’altro che coerente con le premesse istituzionali e teoriche .
Il sistema fiscale italiano si segnala infatti, in chiave comparata, per essere ancora prevalentemente ancorato al prelievo sul lavoro e con un’incidenza tutto sommato bassa della tassazione sui consumi, tra cui rientra in larga misura la tassazione ambientale . In particolare, quest’ultima, dopo aver raggiunto livelli significativi e tra i più alti d’Europa agli inizi degli anni Novanta, essenzialmente dovuti al consistente utilizzo delle accise energetiche come fonti di gettito, ha sperimentato nell’arco degli ultimi decenni un’importante fase di stallo, che ne ha ricondotto l’incidenza sulle entrate complessive e sul Pil in linea con la media europea . Una circostanza che, occorsa proprio nel periodo di maggiore enfasi attribuita alle politiche ambientali e, in particolar modo, energetiche, fa sì che non sembri eccessivo parlare di una vera e propria contro-riforma fiscale verde in riferimento all’evoluzione del caso italiano .
Anche il tema del decentramento fiscale, motivo conduttore ricorrente del dibattito politico degli ultimi due decenni e oggetto di ambiziose previsioni nell’ambito della riforma costituzionale del 2001, ha scontato una difficoltà perdurante nel trovare nuove e condivise fonti fiscali proprie a livello decentrato, tanto che, alla vigilia dell’attuazione dell’art. 119, l’autonomia finanziaria degli enti locali ha manifestato un progressivo regresso verso forme di finanza derivata . La recente relazione del Governo italiano sul federalismo fiscale ha identificato tale situazione con la metafora dell'”albero storto”, a rappresentare un sistema di governo multilivello ove “la spesa locale è fatta da Governi che hanno il potere di spesa ma non il dovere di presa fiscale, così risultando fiscalmente irresponsabili”
Rispetto a tale quadro carico d’incognite, si intende qui discutere e motivare se non convenga, sia sul versante della capacità di perseguire con successo riconosciuti obiettivi di salvaguardia ambientale, sia su quello della reale attuazione del decentramento, valorizzare le potenzialità di “riforme fiscali verdi a livello locale”, intese come processi basati, in maniera più o meno articolata e combinata, sul duplice passaggio: — dalle imposte generali alla tassazione ambientale e — dall’imposizione centrale a quella locale. Un passaggio teso a perseguire un doppio dividendo non solo in termini di minori effetti distorsivi della tassazione nel suo complesso, ma anche di maggiore trasparenza del finanziamento locale rispetto a forme di prevalente finanza di trasferimento e/o compartecipazione.
Quanto segue rappresenta un inquadramento iniziale sul tema, al fine di proporre, sulla base delle definizioni adottate a livello internazionale, una perimetrazione complessiva del concetto di tributo ambientale e delle fattispecie riconducibili alla classificazione proposta . In seguito,si include un monitoraggio dell’evoluzione quantitativa recentemente sperimentata da tali forme di prelievo nel contesto europeo e italiano, al fine di evidenziare come effettivamente il collegamento con la dimensione locale sia ad oggi poco esplorato e renda necessari ulteriori sviluppi di ricerca. Il paragrafo 5 propone infine alcune considerazioni conclusive insieme a possibili linee di approfondimento futuro.
. Definizione e perimetrazione del concetto di tassazione ambientale.
Secondo una definizione ormai consolidata in ambito internazionale, rientrano nel concetto di tassazione ambientale le imposte la cui base imponibile è “costituita da una grandezza fisica (eventualmente sostituita da una proxy) che ha un impatto negativo provato e specifico sull’ambiente” .
La definizione così formulata permette di identificare alcune caratteristiche essenziali dell’oggetto che sono di seguito schematicamente considerate.
In primo luogo, si fa riferimento ad imposte, ovvero a prelievi obbligatori unilaterali (15) operati dalle Amministrazioni Pubbliche senza che ad essi corrisponda in maniera finalistica e diretta un servizio reso al contribuente stesso. Ciò esclude in sostanza i pagamenti interpretabili come contropartite delle prestazioni rese dalla Pubblica Amministrazione — ovvero le tariffe —, per i quali è il costo complessivo dello svolgimento delle funzioni (come ad esempio la raccolta e lo smaltimento rifiuti, la gestione del servizio idrico integrato, etc.) che va a determinare il valore del prelievo e non viceversa .
In secondo luogo, si esplicita che la base imponibile deve essere rappresentata da una grandezza fisica, escludendo quindi in linea di principio forme di prelievo ad valorem che rischerebbero di vedere modificata la propria entità in maniera indipendente dalla dimensione del potenziale impatto negativo. Ciò implica, tra le altre cose, la necessità di rivedere periodicamente le aliquote di prelievo al fine di adattarle all’evoluzione dell’inflazione, nonché alla dimensione stimata degli effetti esterni.
In terzo luogo, la centralità attribuita alla relazione tra la base imponibile e l’impatto negativo sull’ambiente identifica come fattore qualificante dell’imposta ambientale quello di esercitare, almeno in parte, un effetto di regolazione, in termini di disincentivo, rispetto a comportamenti potenzialmente dannosi sull’ambiente . Se tale nesso è infatti provato e significativo, l’introduzione di un prelievo ad esso commisurato, in maniera più o meno precisa e affidabile, introduce un segnale di prezzo che modifica i costi relativi di produttori e consumatori, incentivandoli a rivedere le proprie scelte . Si esplicita quindi in maniera chiara il collegamento tra lo strumento e due principi applicativi di grande rilievo nel campo della politica ambientale: quello della correzione delle esternalità e quello dell’inquinatore pagatore (polluter pays principle-Ppp).
L’imposta ambientale trova infatti giustificazione (19), in termini di razionalità economica, nel fatto che le decisioni decentrate di consumo e produzione spesso determinano effetti sulla collettività (inquinamento atmosferico, rumore, contaminazione delle acque, deturpazione paesaggistica, etc.) senza che questi ultimi vengano tenuti in conto nel calcolo economico (da cui la loro natura esterna), portando a livelli eccessivi di inquinamento e consumo e ad un’allocazione inefficiente delle risorse. L’introduzione di un prelievo che incide proprio su presupposti e basi imponibili che sono collegati a tali effetti rappresenta, in una prospettiva tipicamente normativa, una delle possibilità per portare all’internalizzazione delle esternalità e per ricondurre le scelte singole verso l’ottimo collettivo.
Altrettanto rilevante appare il legame tra l’imposizione ambientale e il Ppp, nella sua accezione più estesa e articolata {Riquadro 1), che ne valorizza in pieno le implicazioni economiche e tributarie e le sinergie con il principio della correzione alla fonte dei danni .
Sviluppare forme impositive su basi imponibili fonte di effetti negativi sull’ambiente significa infatti far pagare agli inquinatori anche per la parte residua di inquinamento generato, mentre l’approccio regolatorio basato su norme e standard di fatto garantisce la gratuità dei comportamenti inquinanti che si mantengono all’interno dei limiti di legge. Il prelievo ambientale colpisce quindi all’origine e per tutte le unità di emissione o di consumo, valorizzando l’approccio preventivo e determinando un continuo incentivo dinamico alla riduzione o rimozione degli effetti esterni. Ciò pare particolarmente importante per tutte quelle forme di inquinamento a carattere diffuso (si pensi alle diseconomie legate al trasporto veicolare, alla generazione di rifiuti, ai consumi energetici domestici, alle pratiche di coltivazione agricola) in cui sia impossibile collegare gli effetti ambientali negativi
La tassazione acquisisce in questa logica sia una funzione di compensazione monetaria per le diseconomie create, fortemente legata ai territori e alla dimensione spazio-temporale ove ciò avvenga, sia una sorta di diritto ad inquinare o, comunque, ad accedere alla fruizione (24) del bene pubblico “ambiente” . È proprio da questa interpretazione prettamente economica che deriva in ultima istanza l’attrattività dello strumento, visto che esso lascia libertà ai singoli operatori, consumatori o produttori, di confrontare tali costi di fruizione con i benefici che derivano dalle connesse attività economiche e di determinare la scelta migliore sia per il singolo, che per la collettività.
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. Due ipotesi classificatorie.
Sulla base delle considerazioni svolte è possibile ipotizzare una duplice classificazione delle imposte ambientali: la prima basata sulla finalità prevalente del tributo, la seconda sulle caratteristiche della base imponibile e del legame con gli effetti inquinanti.
3.1. La classificazione in base alla finalità.
Dal punto di vista dell’obiettivo prevalente, si possono distinguere tre principali tipologie di tributi ambientali (31): imposte pi-gouviane o incentivanti; imposte con prevalente funzione fiscale; contributi speciali e tasse (di scopo).
a) Imposte pigouviane o incentivanti. Rientrano in questa categoria le imposte introdotte con l’obiettivo esplicito di influenzare i comportamenti inquinanti, modificando il calcolo economico alla loro base e dando piena applicazione al principio del Ppp. Si tratta di prestazioni imposte e coattive con una prevalente funzione regolatoria e allocativa: ovvero finalizzate a correggere elementi di inefficienza nelle scelte di mercato, in questo caso derivanti dalla presenza di effetti esterni negativi. La generazione di entrate rappresenta un by-product dello strumento che non ne va ad influenzare in maniera decisiva né l’istituzione né la manovra nel tempo. La prevalenza di un obiettivo ecologico esplicito come carattere distintivo fa sì che vadano inclusi in questa categoria anche quelle forme di prelievo derivanti dalla differenziazione e modificazione con finalità specificamente ambientali di tributi esistenti ed istituiti per altri scopi
Nell’ambito delle imposte pigouviane, il calcolo del prelievo unitario può essere ricondotto a due diversi termini di riferimento :
— il valore del costo marginale esterno associato al comportamento inquinante, nel caso in cui quest’ultimo sia calcolabile in termini fisici e monetizzabile in termini economici. Si tratta in questo caso della soluzione cosiddetta di ottimo sociale {first best), in cui l’introduzione dell’imposta è in grado di garantire l’eguaglianza tra benefici e costi marginali sociali; ma anche di quella che richiede i requisiti informativi più estesi al decisore pubblico ;
— la volontà/necessità di raggiungere un certo obiettivo predefinito in base a criteri diversi da quello considerato al punto precedente, come ad esempio il principio precauzionale, il miglioramento continuo o il benchmarking rispetto a realtà di riferimento. In questo caso (definito in letteratura come instrumentai approach) la modulazione dinamica dell’imposta viene fatta in base ai risultati raggiunti e alla distanza dall’obiettivo .
b) Imposte con una prevalente funzione fiscale. Rientrano in questa seconda categoria forme impositive finalizzate in maniera primaria al reperimento di gettito e al finanziamento delle spese generali {revenue rasing taxes), che sono però in grado di esercitare anche effetti di regolazione indiretta sulle diseconomie esterne. Si tratta, nella terminologia giuridica, di tributi per i quali “i comportamenti inquinanti non assurgono al rango di veri e propri elementi costitutivi della fattispecie tributaria” (36) e della struttura ontologica del tributo, ma la cui funzione ambientale può risultare tutt’altro che trascurabile . La generazione di entrate rappresenta comunque il carattere identitario del tributo che ne va a determinare in maniera prevalente le caratteristiche applicative e la modulazione nel tempo. Proprio questa circostanza fa sì che essi facciano comunemente riferimento a basi imponibili ampie e con effetti di sostituzione limitati, che li rendono in grado di garantire una certa affidabilità e stabilità nel tempo (tributi sui consumi energetici e sui trasporti in primo luogo).
c) Contributi speciali 0 tasse (di scopo) . Rientra in questa categoria un insieme composito di strumenti di natura tributaria, ovvero comunque autoritativa, ma latamente riconducibili alla logica commutativa e del beneficio. La finalità primaria è anche in questo caso quella di reperire risorse fiscali, cercando però di individuare un collegamento tra contribuenti e destinatari dei servizi e delle opere finanziate. Si tratta, ovvero, di strumenti che tendono ad affermare, seppur in maniera indiretta e non sinallagmatica, una logica di compensazione/pagamento/concorso per benefici ottenuti o per i costi generati dai soggetti contribuenti , spesso riguardanti la fruizione
Rispetto alla tripartizione proposta, risulta evidente come spesso emergano situazioni anfibie e sovrapposizioni, in cui la finalità del tributo risulta composita o soggetta ad evoluzioni nel tempo.
Vi sono ad esempio strumenti come i prelievi sui flussi turistici (46) che possono veder prevalere la logica pigouviana, nel momento in cui siano primariamente finalizzati a disincentivare fenomeni di congestione e altre forme di esternalità negative legate alla presenza di visitatori; o quella del tributo di scopo, nel momento in cui vogliano far contribuire i non residenti in relazione ai servizi e ai benefici goduti (e/o ai costi addizionali da essi generati), qualora questi ultimi non siano (o non possano essere) coperti da tariffazione diretta. Un’analoga considerazione può essere fatta per i road pricing norvegesi introdotti a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta , che, inizialmente finalizzati al reperimento di gettito per la realizzazione di interventi nel campo dei trasporti urbani (logica del concorso alle spese), hanno finito per esercitare anche un effetto calmierante sui trend inerziali di crescita della mobilità (effetto incentivante). Non va inoltre trascurato come in diversi casi — accise sui carburanti, tasse di acquisto e possesso sulle auto — strumenti originariamente riconducibili alla forma dell’imposta acausale abbiano progressivamente acquisito anche un’esplicita funzione regolatoria, accentuando la componente disincentivante e/o differenziando il prelievo in base ai danni ambientali.
Lo sforzo condotto nelle pagine precedenti per ricostruire un quadro classificatorio, il più possibile esauriente, basandosi sulla finalità prevalente degli strumenti, non ha una natura esclusivamente speculativa e può avere importanti riflessi nella fase applicativa. E infatti chiaro che l’esplicitazione dell’obiettivo primario influenza in maniera diretta la strutturazione iniziale del tributo e la sua modulazione nel tempo, andando ad interagire e anche a generare elementi di conflittualità con le altre finalità (64). La tariffa, come si è argomentato, è finalizzata a coprire i costi e non può andare oltre per esercitare ulteriori effetti disincentivanti, né per finanziare altre spese; le imposte pigouviane devono poter essere modulate e manovrate al fine di perseguire gli obiettivi ambientali e/o di riflettere in maniera realistica i costi esterni, mentre il reperimento di gettito risulta solo un aspetto secondario, che può andare soggetto ad una fisiologica riduzione nel tempo; le imposte acausali richiedono che vi sia una certa stabilità e affidabilità del gettito e possono quindi esercitare effetti disincentivanti limitati; i contributi speciali si ricollegano a determinate esigenze di spesa e/o compensazione e si prestano meno ad acquisire una valenza fiscale di carattere generale. È quindi importante, sia per la scelta di cosa e chi tassare, sia per quella di quanto tassare, che l’obiettivo sia esplicitato in partenza e sia seguito da scelte coerenti, anche in chiave evolutiva (65).
Ciò vale anche per l’oggetto della presente analisi che pone attenzione specifica all’eventuale ruolo dell’imposizione ambientale come fonte di finanziamento dei governi decentrati. La scelta e la strutturazione dei prelievi devono infatti tener conto che vi è un’esigenza di gettito di fondo, e che va perseguito un certo equilibrio tra l’effetto disincentivante, il valore delle aliquote, l’evoluzione nel tempo delle basi imponibili e le esigenze di spesa. Ciò limita l’interesse verso le imposte più nettamente “incentivanti” e accentua invece quello verso basi imponibili estese, con una presenza diffusa sul territorio e dotate di una certa stabilità e congruità rispetto alle dinamiche di spesa.
…
Una seconda opzione classificatoria, complementare rispetto alla precedente, fa riferimento all’imponibile e alla natura del legame con l’effetto inquinante (66). In questi termini possono essere distinte: le imposte sulle emissioni, le imposte sui prodotti, le imposte sull’estrazione e prelievo di risorse naturali.
1) Imposte sulle emissioni. Incidono direttamente sull’agente
inquinante alla base dei problemi ambientali — ad esempio l’emis-
sione in atmosfera, lo scarico di sostanze nelle acque, la dimensione
quali-quantitativa dei rifiuti smaltiti — esercitando un effetto disin-
centivante diretto e non mediato. Quando, infatti, le emissioni
aumentano, aumenta anche la base imponibile del tributo, così che
l’inquinatore si vede attribuito un costo aggiuntivo proporzionale
all’inquinamento prodotto; congiuntamente, qualsiasi azione adot-
tata che va a ridurre l’emissione si traduce in una riduzione anche del
carico fiscale (67).
Affinché un prelievo di questo tipo sia realizzabile, l’emissione deve essere misurabile con oneri non eccessivi. Per questo motivo le imposte sulle emissioni sono più realisticamente applicabili a fonti stazionarie di una certa dimensione, mentre risultano problematiche con fonti diffuse e di portata singola limitata.
Vista la specifica connotazione ambientale della base su cui vanno ad incidere, le imposte sulle emissioni sono generalmente riconducibili alla logica pigouviana descritta in precedenza.
2) Imposte sui prodotti. Incidono sull’utilizzo di un prodotto che viene considerato essere una proxy ragionevole dell’emissione inqui-
nante. L’attrattività di questa opzione è data dalla capacità di superare le problematiche tecniche e applicative collegate all’imposizione
sulle emissioni (68), andando ad incidere sull’utilizzo di determinati beni che mostrano un collegamento relativamente diretto e stabile con
la quantità e qualità delle emissioni stesse . Questa forma di tributo, diversamente dalla precedente, ha spesso un’origine non legata a finalità ambientali, ma esercita comunque un effetto disincentivante su comportamenti inquinanti e può essere manovrata nel tempo per accentuare tale effetto.
All’interno di questa categoria possono essere distinte:
— le imposte sugli input produttivi, che disincentivano l’utilizzo di fattori alla base di effetti inquinanti, eventualmente differenziando in base a specifici loro contenuti. Esempi sono rappresentati dalla tassazione degli input energetici basata sul contenuto di anidride carbonica e/o di energia o da quella degli input chimici utilizzati in agricoltura;
— le imposte sui beni di consumo, che si applicano sull’impiego finale di determinati beni, anche in questo caso con l’opportunità di differenziare in base ai contenuti e alle modalità d’uso. Ne sono rappresentative le imposte su alcuni prodotti usa e getta, le accise sui carburanti e le altre forme di prelievo sul possesso (70) e uso delle auto.
Condizione necessaria affinché l’utilizzo di proxy risulti efficace è quella dell’esistenza di una relazione stretta ed univoca tra le emissioni generate e l’utilizzo di determinati input o il consumo di determinati beni finali a prescindere dalle scelte tecnologiche e dai comportamenti degli agenti. Se infatti è possibile ridurre l’effetto inquinante cambiando le tecnologie (ad esempio adottando processi di abbattimento delle emissioni) o le modalità di consumo (ad esempio utilizzando meno l’auto o utilizzandola in maniera meno impattante), l’imposizione sui prodotti risulta meno efficace in quanto non fornisce un incentivo adeguato ad evitare/ridurre le esternalità una volta che il prodotto sia stato acquistato. Tale problema è accentuato in quei casi in cui lo stesso prodotto può essere collegato a diversi tipi di effetti esterni non sempre caratterizzati dallo stesso legame con le modalità di utilizzo.
Emerge quindi chiaramente come la scelta tra tassare le emissioni/esternalità o i prodotti sia il risultato di una valutazione congiunta della maggiore efficienza che certamente la prima opzione garantisce
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Le convenzioni adottate dalla statistica ufficiale internazionale hanno portato alla diffusione di informazioni sulle imposte ambientali con un grado crescente di standardizzazione e comparabilità. Le analisi periodiche elaborate da Eurostat e, in ambito nazionale, dall’IsTAT, forniscono a riguardo importanti indicazioni qualitative e quantitative, permettendo una valutazione d’insieme della tipologia di imposte utilizzate, del loro ruolo nell’ambito delle politiche ambientali, nonché della loro evoluzione nel tempo. Tali statistiche vengono elaborate a partire dalla classificazione riportata nel contesto del sistema dei conti economici nazionali dei paesi della Ue (Sec95), applicando come elemento identificativo la definizione di imposta ambientale già vista in precedenza.
Una prima considerazione che emerge dal quadro descrittivo è la possibilità di ricondurre la quasi totalità delle imposte ambientali alla macro-categoria delle imposte indirette {Tabelle 2 e 3). Rientrano in questa tipologia, infatti: sia le imposte specificamente applicate sulle emissioni inquinanti (d29f); sia la generalità delle accise e alcuni prelievi/dazi sulle importazioni (d214a e d212), nei casi in cui i prodotti coinvolti rappresentino proxy degli effetti inquinanti; sia un altro insieme di strumenti che possono essere manovrati anche per finalità ambientali: imposte sulla terra e gli edifici (d29a), imposte di registro sulle auto (d214d), altre imposte su servizi specifici (d214h). Viene invece ricondotta alle imposte dirette l’imposizione ricorrente sull’auto (d59), di cui prevale l’interpretazione come prelievo patrimoniale.
Tab. . Imposte ambientali e destinazione del gettito
Tassa sulle emissioni di anidride solforosa e ossidi di zolfo |
Gettito non vincolato |
Contributo mi prodotti fìtosanitari e pesticidi pericolosi | Gettito destinato ad alimentare un fondo per lo sviluppo dell’agricoltura biologica e di qualità. Programmi finanziabili: sostegno e sviluppo della produzione agricola biologica mediante incentivi agli agricoltori; potenziamento dell’attività di ricerca e sperimentazione in materia di agricoltura biologica, sicurezza e salubrità degli alimenti; informazione dei consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica. |
Tributo speciale sui conferimenti in discarica | 20% del gettito destinato a interventi in campo ambientale quali: prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti, ricielo e recupero di materiali da rifiuti, bonifica e riqualificazione di siti contaminati e degradati, finanziamento delle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, creazione e gestione di aree naturali protette. |
Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili | Gettito da destinarsi prioritariamente al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e al disinquinamento acustico e all’eventuale indennizzo delle popolazioni residenti delle zone A e B dell’intorno aeroportuale. |
Imposta sui consumi di carbone | Gettito* destinato a: riduzione dei contributi sociali sul lavoro, compensazione per altre imposte eliminate, compensazione per le categorie più colpite, incentivi per migliorare l’efficienza e ridurre le emissioni negli impianti di generazione elettrica, incentivi per il miglioramento dell’efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili. |
Tributo provinciale per la tutela ambientale | Gettito destinato in maniera generica all’esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l’organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo. |
Tutte le altre imposte su energia e trasporti | Gettito non vincolato. |
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L’esperienza italiana si caratterizza in tale contesto per alcune specificità di rilievo. L’incidenza della tassazione ambientale, sia sul Pil che sul totale delle entrate, parte infatti nel 1995 da valori tra i più alti d’Europa (rispettivamente 3,5% e 9,1%), per poi convergere progressivamente verso la media comunitaria a seguito di un processo di graduale, ma continuo, ridimensionamento. Tale trend è in larga parte stato determinato dall’evoluzione della tassazione energetica che, ampiamente utilizzata per fini fiscali sino alla metà degli anni Novanta, è arrivata a pesare per una percentuale attorno al 3,2% del Pil, per poi ridursi sensibilmente nell’arco di dodici anni (1,9% nel 2008 (82)). Essa rimane comunque la componente decisamente preponderante, rappresentando circa 3/4 del totale delle imposte ambientali nazionali, rispetto al 23,1% dei trasporti e a solo l’l,3% della categoria inquinamento e risorse.
tratto da: Andrea Zatti,in rivista di diritto tributario e scienza delle finanze
Dipartimento di Economia, Statistica e Diritto, Università di Pavia.
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